Art. 8.
(Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

      1. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto alla tutela della propria integrità e salute psico-fisica e della propria personalità morale. A tal fine, il datore di lavoro, il committente nei rapporti di lavoro di cui al capo III, l'utilizzatore della prestazione e il soggetto erogatore di un servizio di istruzione, formazione, addestramento od orientamento professionale, hanno l'obbligo di adottare, nell'esercizio dell'attività, le misure che, secondo le peculiarità dell'attività produttiva, le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica implicate, sono necessarie al fine di eliminare o di ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.
      2. Nel disciplinare l'obbligo, gravante sui soggetti di cui al comma 1, nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono la propria attività presso una sede diversa dai locali di pertinenza del datore di lavoro o del committente, le disposizioni legislative adottate in conformità con i princìpi fondamentali di cui alla presente legge tengono conto della peculiarità delle prestazioni lavorative, attenendosi al criterio di adeguare le norme e le misure di sicurezza del lavoro nell'impresa alle norme e alle misure funzionalmente equivalenti.
      3. Con le modalità stabilite dall'articolo 36 sono istituite e disciplinate idonee forme di certificazione, assistenza e consulenza a favore dei datori di lavoro e delle imprese che adempiono agli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.